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COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA |
STATUTO
COMUNALE
COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA
F O G L I O N O T I Z I E
Lo Statuto Comunale è stato
approvato con deliberazione del C.C. n. 55 del 17/06/1991, modificata con deliberazione
consiliare n. 67 del 06/09/1991.
E' stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 16 del 14/02/1992 ed è divenuto
esecutivo il 15/03/1992.
Successivamente in
adeguamento alle Leggi n. 81/93 e n. 415/93 lo Statuto è stato aggiornato con
deliberazione consiliare n. 181 del 14/09/1994 in atti CO.RE.CO. di Vicenza al
n. 8205 in data 22/09/1994.
E' stato pubblicato Albo
pretorio dal 21/09/1994 al 06/10/1994.
E' stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 102 del 02/12/1994 ed è divenuto
esecutivo il 01/01/1995.
Inviato al Ministero
dell'Interno con nota prot. n. 2021 del 16/02/1995 ai sensi dell'art. 4, 4°
comma della Legge 142/90.
Successivamente in (parziale)
adeguamento alla Legge n. 265/99 lo Statuto è stato aggiornato con
deliberazione consiliare n. 55 del 09.06.2000 in atti CO.RE.CO. di Vicenza al
n. 6474 in data 16.06.2000.
E' stato pubblicato Albo
pretorio dal 12/06/2000 al 27.06.2000.
E' stato ripubblicato
all'Albo Pretorio per 30 gg. dal 28.06.2000.
E' stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 68 del 28.07.2000.
E' divenuto esecutivo il
22.06.2000.
E' entrato in vigore il
28.07.2000.
Invitato al Ministero
dell'Interno con nota prot. 18041 del 23.10.2000
ai sensi dell'art. 4, 4^
comma della Legge 142/90.
Inviato al Ministero
dell'Interno con supporto magnetico in data 19.03.2003, per inserimento
in raccolta statuti.
STATUTO DEL COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA
S T A T U T O
A G G I O R N A T O
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Il Comune
1. (Funzioni)
2. (Territorio)
3. (Stemma e Gonfalone)
Capo II
Lo Statuto e i regolamenti
4. (Statuto)
5. (Regolamenti)
6. (Interpretazione)
7. (Modifiche allo statuto)
TITOLO II
L'ORGANIZZAZIONE
DEL COMUNE
Capo I
Il Consiglio Comunale
8. (Competenze)
9. (Consigliere anziano)
10. (Prima adunanza)
11. (Lavori del Consiglio)
12. (Attività ispettiva e
commissione di indagine)
13. (Convocazione del
Consiglio)
14. (Votazioni)
15. (Maggioranza per la
validità della seduta)
16. (Maggioranze per
l'approvazione delle deliberazioni)
17. (Commissioni consiliari)
18. (Nomine)
19. (Surroga)
20. (Minoranze)
21. (Regolamento)
Capo II
La Giunta
22. (Composizione)
23. (Durata in carica e
surrogazione)
24. (Attribuzioni)
25. (Adunanze e
deliberazioni)
Capo III
Il Sindaco
26. (Funzioni)
27. (Vicesindaco)
28. (Incarichi e deleghe agli
assessori e consiglieri comunali)
29. (Orari di apertura degli
esercizi pubblici, dei servizi)
TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
30. (Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in
possesso del Comune)
31. (Valorizzazione del libero associazionismo)
32. (Albo
dell'associazionismo locale)
33. (Consultazione della
popolazione del Comune)
34. (Promozione di associazioni o di comitati come organismi di
partecipazione)
35. (Istanze, petizioni e
proposte di cittadini singoli o associati)
36. (Partecipazione del
cittadino al procedimento cui è interessato)
37. (Difensore Civico
pluricomunale)
TITOLO IV
UFFICI E PERSONALE
38. (Unità organizzative
dell'Amministrazione Comunale)
39. (Esecuzioni delle
deliberazioni)
40. (Vicesegretario)
41. (Atti di competenza del
segretario e dei dirigenti)
TITOLO V
SERVIZI
42. (Finalità e modalità di
disciplina dei pubblici servizi)
43. (Partecipazione a società
di capitali)
44. (Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni
pubbliche)
45. (Rappresentanza del Comune presso società di capitali e
strutture associative)
TITOLO VI
FINANZE E CONTABILITA'
46. (Controllo economico
interno della gestione)
47. (Collegio dei revisori
dei conti)
TITOLO VII
NORME TRANSITORIE
48. (Norme in vigore)
STATUTO DEL COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA
TITOLO I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Capo I
Il Comune
Art. 1
Funzioni
1 Il Comune di Altavilla
Vicentina è l'ente di autogoverno della Comunità locale, la rappresenta, ne
cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo verso obiettivi di progresso
umano, civile, sociale ed economico. L'attività del Comune è informata al
principio di rappresentatività e di partecipazione attiva dei cittadini alle
scelte politiche ed amministrative della Comunità, secondo i principi fissati
dal presente Statuto e modalità stabilite dai regolamenti comunali, nel
rispetto della Costituzione e delle leggi dello Stato.
2 Nell'esercizio delle
proprie funzioni il Comune promuove l'organico sviluppo del territorio
pianificandone l'assetto, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli
insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, nel riconoscimento
dell'iniziativa privata e pubblica.
3 Il Comune di
Altavilla Vicentina, nell'ambito delle proprie competenze, promuove la
salvaguardia dell'ambiente dalle fonti di inquinamento per il perseguimento del
primario diritto alla salute ed al benessere dei propri cittadini, attivando le
opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti pubblici, per
l'eliminazione dei fattori inquinanti.
4 Il Comune di
Altavilla Vicentina nell'ambito delle proprie competenze, tutela il patrimonio
storico, artistico, paesaggistico e naturale appartenente alla Comunità locale,
con particolare riferimento alla tutela dei Colli Berici, promuovendone per
fini culturali la conoscenza anche oltre i confini comunali.
5 Il Comune di
Altavilla Vicentina riconosce e favorisce le attività scientifiche, accademiche
e culturali che si attuano e si sviluppano nell'ambito del proprio territorio,
in quanto elemento di promozione culturale della Comunità locale.
6 Il Comune di
Altavilla Vicentina riconosce e favorisce, nell'ambito delle proprie competenze,
le attività economiche pubbliche e private, valorizzando il lavoro e
l'iniziativa economica dei propri cittadini; promuove l'organizzazione
razionale del sistema di distribuzione commerciale anche a tutela del
consumatore; agevola lo sviluppo della cooperazione.
Art. 2
Territorio
1 Il Territorio del
Comune comprende, oltre al capoluogo, le frazioni di Tavernelle e Valmarana.
2 Agli abitanti delle
frazioni sono assicurate forme di partecipazione alle scelte del Comune nei
modi stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento.
Art. 3
Stemma e Gonfalone
1 Il Comune di Altavilla
Vicentina ha come proprio stemma quello di cui al Decreto Regio in data 13
maggio 1929, raffigurante uno scudo inquadrato al 1° e al 4° d'Oro, nel 2° e
3° d'Azzurro, con una stella d'argento, fregiato da ornamenti da Comune.
Capo II
Lo Statuto e i regolamenti
Art. 4
Statuto
1 Lo Statuto del
Comune di Altavilla detta le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente,
negli ambiti che la legge riserva all'autonomia comunale nel rispetto dei
principi contenuti nella Costituzione, nelle leggi dello Stato ed in conformità
ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico.
Art. 5
Regolamenti
1 Il Consiglio
Comunale approva i singoli regolamenti per l'attuazione delle norme
fondamentali contenute nello Statuto.
2 I regolamenti
comunali sono redatti in articoli formulati con chiarezza contengono ciascuno
norme atte a regolare una sola specifica materia, e riportano la citazione
completa e puntuale delle norme esterne
cui sia necessario rinviare.
Art. 6
Interpretazione
1 Per l'interpretazione
delle norme statutarie e regolamentarie si fa ricorso alle norme dettate per
l'interpretazione della legge contenute nelle "disposizioni sulla legge in
generale" approvate preliminarmente al codice civile con regio decreto 16.03.1942
n. 262.
Art. 7
Modifiche allo Statuto
1 Le modifiche allo
Statuto sono approvate con le modalità stabilite dalla legge per la sua
approvazione.
TITOLO II
L'ORGANIZZAZIONE
DEL COMUNE
Capo I
Il Consiglio Comunale
Art. 8
Competenze
1 Il Consiglio
Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico- amministrativo
dell'Ente.
2 L'elezione, la
composizione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, la posizione
giuridica dei suoi componenti sono stabilite dalla legge.
3 Le competenze del
Consiglio Comunale sono stabilite dalla legge.
4 Il Consiglio
Comunale assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e della
cooperazione con i settori pubblici e privati per la cura degli interessi della
Comunità locale, garantisce altresì l'effettivo funzionamento degli istituti
di partecipazione, attraverso opportuna iniziativa ed azione di collegamento,
di consultazione e di coordinamento.
Art. 9
Consigliere Anziano
1 Esclusi i candidati
Sindaci risultati non eletti, è consigliere anziano colui che ha riportato la
maggior somma di voti addizionando ai voti di lista quelli di preferenza e, a
parità di voti, il più anziano di età.
Art. 10
Prima adunanza
1 La prima adunanza
del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di
giorni dieci dalla data della proclamazione degli eletti e deve aver luogo
entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2 Nella prima adunanza
il Consiglio provvede alla convalida degli eletti ed alle eventuali surroghe.
3 Il Consiglio
Comunale, subito dopo la convalida degli eletti secondo le modalità stabilite
dalle legge, discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di
governo proposti dal Sindaco.
Art. 11
Lavori del Consiglio
1 Il Consiglio
Comunale deve essere convocato almeno due volte all'anno per l'esame e l'approvazione
del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo, dei piani e dei programmi,
nonché della relazione della Giunta sulla propria attività.
2 Il regolamento
determina le modalità di funzionamento del Consiglio in relazione all'esercizio
del diritto di iniziativa nonché con riferimento alle proposte,
interrogazioni, interpellanze e mozioni da parte dei consiglieri.
Art. 12
Attività ispettiva e commissione di indagine
1 In relazione all'attività
di sindacato ispettivo da parte dei consiglieri, il Regolamento determina
inoltre le modalità di presentazione delle interrogazioni e di ogni altra
istanza, nonché le modalità delle relative risposte.
2 Il Consiglio a
maggioranza assoluta dei propri membri può istituire commissioni consiliari di
indagine, composte secondo criteri prestabiliti dal Regolamento consiliare,
sull'attività dell'Amministrazione.
Art. 13
Convocazione del Consiglio
1 Il Sindaco convoca
il Consiglio in seduta ordinaria e straordinaria, mediante avviso recapitato,
con le modalità previste dalla legge in vigore, a tutti i consiglieri
rispettivamente cinque giorni liberi e tre giorni liberi prima della seduta.
2 Devono avvenire in
seduta ordinaria la prima convocazione del Consiglio Comunale, l'approvazione
dei Bilanci, dei Consuntivi, la costituzione e la modificazione di forme
associative tra Comuni e tra Comune e Provincia, la costituzione di istituzioni
e aziende speciali.
3 In caso di urgenza
la convocazione avviene mediante avviso consegnato almeno 24 ore prima della
seduta.
4 L'avviso contiene
l'ordine del giorno, l'indicazione del tipo di seduta e delle modalità secondo
le quali i consiglieri possono avere accesso ai documenti attinenti alle
proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno.
5 Il Consiglio non può
deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.
Art. 14
Votazioni
1 Le votazioni sono
palesi e avvengono per alzata di mano, salve le eccezioni previste dalla legge
e dal presente Statuto.
2 Il regolamento del
Consiglio Comunale stabilisce e disciplina i casi di appello nominale nonché
l'uso di eventuali dispositivi elettronici.
3 Le votazioni su
questioni concernenti persone, quando la legge non dispone diversamente,
avvengono a scrutinio segreto.
Art. 15
Maggioranza per la validità della seduta
1 Le adunanze del
Consiglio Comunale sono validamente costituite quando è presente la metà dei
consiglieri in carica.
Art. 16
Maggioranze per l'approvazione delle deliberazioni
1 Le deliberazioni del
Consiglio Comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei
presenti al voto, salvo che la legge non disponga diversamente.
2 I consiglieri che
dichiarano di astenersi non si computano tra i votanti.
3 Parimenti è considerato
tra i presenti ai fini della validità della seduta il consigliere presente che
non renda alcuna dichiarazione di voto e non depositi la scheda nell'urna in
caso di votazione segreta.
Art. 17
Commissioni consiliari
1 Il Consiglio
Comunale si avvale, secondo le modalità stabilite dal regolamento, di
commissioni temporanee per affari particolari, indicando un termine entro il
quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la
presentazione di una relazione in Consiglio.
2 Il Consiglio
Comunale si avvale altresì di commissioni consiliari permanenti per materie
determinate, con compiti istruttori o consultivi.
3 Il Consiglio ha
facoltà di istituire una commissione consiliare per la vigilanza circa il
rispetto e la piena attuazione nella realtà locale della legislazione in tema
di parità di trattamento e pari opportunità tra uomo e donna.
4 Il regolamento
determina le ipotesi e le modalità di proroga e reincarico delle commissioni
di cui al comma 1 del presente articolo e detta la disciplina per dare
attuazione alle disposizioni sulle commissioni consiliari.
Art. 18
Nomine
1 Il Sindaco provvede
alla nomina e alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti,
aziende ed istituzioni, sulla base del curriculum di ciascun candidato nonché
degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale e nel rispetto dei termini di
legge, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente
successiva.
2 Il Sindaco provvede
inoltre alla eventuale revoca motivata dei rappresentanti di cui al comma 1,
dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente
successiva.
Art. 19
Surroga
1 Con le stesse
modalità di cui all'art. 18 il Sindaco provvede alla surroga dei rappresentanti
del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni, cessati dall'incarico per
qualsiasi motivo.
Art. 20
Minoranze
1 Le elezioni di più
rappresentanti del Consiglio Comunale in seno ad enti, commissioni, anche
comunali, aziende ed istituzioni, o altri organismi rappresentativi avvengono
con voto limitato al fine di garantire la rappresentanza della minoranza.
Art. 21
Regolamento
1 Il regolamento per
il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio e delle sue commissioni è
approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri eletti e in carica.
Capo II
La Giunta
Art. 22
Composizione
1 La Giunta Comunale è
composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non inferiore a 2 e non
superiore a 6.
2 Il Sindaco nomina i
componenti la Giunta Municipale, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione
al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla
proposta degli indirizzi generali di governo.
3 Il Sindaco può
nominare n. 2 assessori scegliendoli tra i cittadini non facenti parte del
Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di
eleggibilità alla carica di consigliere.
4 Non può essere
nominato assessore esterno chi è stato candidato nelle ultime elezioni
amministrative in una lista differente da quella collegata al Sindaco eletto.
5 Gli assessori
esterni partecipano alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di
intervento e senza diritto di voto.
Art. 23
Durata in carica e surrogazione
1 Il Sindaco e gli
assessori svolgono le loro funzioni fino all'insediamento dei successori,
salvo i casi previsti dal successivo comma 2 e quelli in cui la legge preveda
lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un commissario.
2 In caso di
dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco
la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
3 Il Consiglio e la
Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo
Sindaco.
4 Il vicesindaco
svolgerà le funzioni di sindaco sino a dette elezioni.
5 Nel caso di revoca
da parte del sindaco di uno o più assessori ed in ogni altro caso di cessazione
dalla carica di uno o più assessori, il sindaco provvede alla loro
sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio Comunale entro 30 giorni dal
verificarsi della causa di cessazione.
6 Decade dalla carica
l'assessore che senza giustificato motivo non intervenga a 3 sedute consecutive
della Giunta.
7 Il regolamento
disciplina le cause di giustificazione delle assenze predette e le modalità per
la pronuncia della decadenza.
Art. 24
Attribuzioni
1 La Giunta Municipale
collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera unicamente
attraverso deliberazioni collegiali.
2 La Giunta compie gli
atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e non
rientrino nella competenza del sindaco, del segretario generale e dei
funzionari dirigenti.
3 La Giunta collabora
con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio,
riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività
propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
Art. 25
Adunanze e deliberazioni
1 La Giunta è
convocata e presieduta dal Sindaco o dal suo sostituto.
2 Alle sedute della
Giunta si applicano le disposizioni di cui agli artt. 15 e 16 del presente
Statuto.
3 Le deliberazioni di
Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.
4 Contestualmente
all'affissione all'albo le delibere della Giunta sono comunicate ai capigruppo
consiliari.
Capo III
Il Sindaco
Art. 26
Funzioni
1 Il Sindaco
rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta,
sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli
atti, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce
gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna.
2 Egli espleta tutti
gli altri compiti attribuitigli dalla Legge e dallo statuto.
Art. 27
Vicesindaco
1 Il sindaco nomina
fra gli assessori il Vicesindaco con funzioni di sostituto, nel caso di sua
assenza o di impedimento e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella
prima seduta.
2 Nei casi di
impedimento o di assenza del Vicesindaco, il Sindaco è sostituito da un
assessore, a partire dal più anziano in ordine di età.
3 Nel caso di assenza
ed impedimento degli assessori, le funzioni del Sindaco sono svolte dal
Consigliere Anziano.
Art. 28
Incarichi e deleghe agli assessori e consiglieri comunali
1 Il Sindaco può
incaricare singoli assessori di curare l'istruttoria in determinati settori
omogenei dell'attività della Giunta, nonché di sovraintendere stabilmente al
funzionamento dei servizi e degli uffici nei medesimi settori.
2 Il Sindaco può
altresì delegare gli assessori a compiere gli atti di sua competenza,
delimitando l'ambito della delega conferita a ciascun assessore in riferimento
ad un settore determinato.
3 La delega non
comprende il potere di emanare ordinanze.
4 Per specifiche
iniziative la delega può essere conferita anche a consiglieri comunali.
Art. 29
Orari di apertura degli esercizi pubblici, dei servizi
1 Il Sindaco coordina
gli orari di apertura degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici,
nell'ambito delle leggi statali e regionali, al fine di armonizzarli con le
esigenze dell'utenza locale.
TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 30
Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in
possesso del
Comune
1 Il Comune emana il
regolamento per disciplinare le modalità di esercizio del diritto dei
cittadini, singoli o associati, a prendere visione e ad ottenere copia degli
atti e dei documenti in possesso del Comune, entro sei mesi dall'entrata in
vigore del presente Statuto, salvo l'adempimento previsto dal comma 4 dell'art.
24 legge 7 agosto 1990, n. 241.
2 Il regolamento
disciplina il diritto di accesso e di informazione in modo da garantire
l'esercizio più ampio possibile.
Art. 31
Valorizzazione del libero associazionismo
1 Il Comune, al fine
di garantire il concorso della propria comunità all'azione comunale, e nel
rispetto dei principi di efficienza, efficacia e buon andamento
dell'amministrazione, valorizza le libere forme associative.
2 La consultazione
degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dalla Giunta o dal
Consiglio o dalle commissioni consiliari, anche su invito delle associazioni.
Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni
si riferiscono.
3 Il Comune, secondo
le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di
informazione e può prevedere la presenza di rappresentanze dell'associazionismo
negli organi consultivi comunali, escluse le commissioni comunali.
4 Le associazioni rappresentative
in campo nazionale, operanti nel territorio del Comune, sono iscritte a
domanda nell'albo di cui al successivo articolo 32 al solo fine di partecipare
alle consultazioni di cui al comma 2.
Art. 32
Albo
dell'associazionismo locale
1 Sono considerate di
particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori
sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo
libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e
della cooperazione.
2 Il Comune può
stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione
di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di
specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo.
3 Il principio del
pluralismo è garantito con l'espletamento di apposita procedura di confronto
tra le associazioni aspiranti, preceduta da adeguata pubblicizzazione
dell'opportunità di partecipazione offerta dal Comune e di cui al comma
precedente.
4 Le predette
convenzioni, nel rispetto delle leggi regionali e statali nonché delle norme
regolamentari del Comune, sono stipulate previo deposito presso il Comune dello
Statuto delle associazioni interessate alla stipula.
5 Il Consiglio
Comunale, ai fini sopraindicati, istituisce entro dodici mesi dall'entrata in
vigore del presente Statuto,l'Albo dell'associazionismo, tenuto presso la
Segreteria del Comune, nel quale sono iscritte su domanda le associazioni
istituite per le finalità di cui al n. 4, operanti nel territorio comunale,
senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca
l'eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili.
Art. 33
Consultazioni della popolazione del Comune
1 La consultazione
della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle
scelte di competenza degli organi comunali, su materia di esclusiva competenza
locale.
2 La consultazione è
promossa dall'amministrazione o richiesta da almeno il 20 per cento della
popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3 La consultazione
riguarda l'intera popolazione del Comune ovvero gli abitanti di un quartiere, è
può essere diretta altresì a categorie o gruppi sociali.
4 La consultazione è
indetta dal Sindaco. Il comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e
la conduzione democratica dell'assemblea.
5 Gli esiti della
consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per
gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con
adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.
Art. 34
Promozione di associazioni o di comitati come organismi di
partecipazione
1 Il Comune può
promuovere la formazione di comitati su base di quartiere e frazione, nelle
frazioni di Tavernelle e Valmarana, nonché nella zona di S. Agostino,
valorizzando quelli esistenti.
2 Tali organismi di
partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza definita dal
regolamento e con strumenti resi disponibili dal Comune, con gli organi
comunali. Essi possono formulare proposte all'amministrazione.
3 Il Comune può consultare
tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli
esiti delle consultazioni.
4 L'ammissione alle
cariche avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del
regolamento.
Art. 35
Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o
associati
1 Le istanze,
petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzata alla
migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà
informazione alla Giunta Comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte
dei competenti uffici.
2 Entro trenta giorni
il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con
riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di
trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia,
esplicitando in termini specifici i motivi degli eventuali dinieghi.
3 Il Sindaco fornisce
puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazione al primo Consiglio
Comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazione.
Art. 36
Partecipazione del cittadino al procedimento cui è
interessato
1 L'Amministrazione dà
tempestivo avviso scritto all'interessato dell'inizio di un procedimento
amministrativo che è suscettibile di incidere su di una situazione giuridica
soggettiva.
2 L'interessato può
far pervenire all'amministrazione istanze, memorie e difese delle quali si deve
tener conto nello svolgimento del procedimento.
3 L'interessato deve
essere sentito dal Sindaco o da un suo delegato, quando ne faccia richiesta, in
ordine al procedimento che lo riguarda e prima dell'adozione dell'atto di cui
al primo comma del presente articolo.
Art. 37
Difensore Civico pluricomunale
1 Il Comune di
Altavilla può accordarsi con altri Comuni per la nomina di una unica persona
che svolga la funzione di Difensore Civico per tutti i Comuni interessati.
2 La nomina e la revoca
del Difensore Civico pluricomunale, nonché la convenzione tra i comuni
interessati che stabilisce i requisiti soggettivi, la durata in carica e le
funzioni del difensore, nonché le eventuali incompatibilità e cause di
decadenza, sono deliberate dal Consiglio con le modalità previste per le
modifiche statutarie.
TITOLO IV
UFFICI E PERSONALE
Art. 38
Unità organizzative dell'Amministrazione Comunale
1 L'Amministrazione
Comunale si articola in aree funzionali organizzate per settori omogenei di
attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a
ciascuna e la individuazione delle relative responsabilità.
2 Ciascuna area
funzionale utilizza autonomamente i mezzi assegnati per il raggiungimento degli
obiettivi fissati dagli organi elettivi, secondo criteri di economicità.
3 Il responsabile
dell'area funzionale, nel rispetto della professionalità dei dipendenti, ne organizza
il lavoro, secondo i criteri di efficienza.
4 Le aree funzionali
sono coordinate dal Segretario Comunale e collaborano reciprocamente per il
raggiungimento degli obiettivi comuni, anche costituendo unità speciali per
progetti determinati. In tal caso, la Giunta può individuare un responsabile di
progetto, eventualmente assegnando i mezzi necessari.
5 I principi di
organizzazione previsti dai commi che precedono si applicano anche alle
istituzioni.
6 La specifica
organizzazione di ciascuna area è disciplinata dal regolamento nel rispetto
dei principi sopra stabiliti.
Art. 39
Esecuzione delle deliberazioni
1 L'esecuzione delle
deliberazioni degli organi collegiali viene curata dal Segretario.
Art. 40
Vicesegretario
1 Il Comune può
avvalersi di un vicesegretario, nominato dal Consiglio comunale.
2 Il vicesegretario coadiuva
il Segretario Comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o
impedimento.
3 La nomina a
vicesegretario richiede il possesso del titolo di studio necessario per
accedere alla carriera di Segretario Comunale.
Art. 41
Atti di competenza del segretario e dei dirigenti
1 Il Segretario
Comunale ha il potere di compiere tutti gli atti, anche con rilevanza esterna,
attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.
TITOLO V
SERVIZI
Art. 42
Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi
1 Il Comune gestisce i
pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di
cooperazione con altri soggetti pubblici ed in particolare con altri Comuni.
2 La deliberazione del
Consiglio Comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico,
deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per
la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge.
Art. 43
Partecipazione a società di capitali
1 Il comune può
partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e
promuoverne la fondazione.
Art. 44
Promozione di forme associative e di cooperazione tra
amministrazioni
pubbliche
1 Il Comune promuove
forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa
agli accordi di programma per l'azione integrata e coordinata delle stesse,
promuovendo progetti e programmi volti alla scelta e gestione comune di
soluzioni a questioni di rilevanza intercomunale.
Art. 45
Rappresentanza del Comune presso società di capitali e
strutture
associative
1 Il rappresentante
del Comune nell'assemblea delle società di capitali e delle strutture
associative è il Sindaco o una persona da esso delegata.
TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA'
Art. 46
Controllo economico interno della gestione
1 Il controllo
economico interno è svolto dal Collegio dei Revisori dei Conti.
2 Il Bilancio del
Comune, in aggiunta alla copia redatta nelle forme previste dalla legge, può
essere strutturato anche secondo altre forme, tali da consentire tecniche di
controllo economico di gestione.
3 I regolamenti che
danno esecuzione al presente Statuto indicano le tecniche e i modelli da
seguire per l'espletamento del controllo della gestione, nonché le modalità di
esercizio dello stesso.
Art. 47
Collegio dei Revisori dei Conti
1 Il Collegio dei
Revisori dei Conti svolge le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo
Statuto.
2 Esercita il
controllo di gestione, esaminando in particolare, il raggiungimento di
obiettivi e di standard.
3 Il Collegio dei
Revisori dei Conti ha la collaborazione del Segretario Comunale o del
vicesegretario da questi delegato, che provvede a fornire informazioni e dati
disponibili.
4 Il Collegio dei
Revisori dei Conti, nell'esercizio delle sue funzioni, può acquisire documenti
ed atti del Comune.
5 Il Sindaco può
invitare il Collegio dei Revisori alle riunioni del Consiglio e della Giunta.
6 Il Collegio dei
Revisori dei Conti può presentare al Consiglio comunale e alla Giunta comunale
relazioni sull'attività svolta, nonché rilievi e proposte che esso ritenga
utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della
gestione.
7 Il Collegio dei
Revisori, nella relazione di accompagnamento al conto consuntivo, rende noto al
Consiglio Comunale il proprio avviso sulla segnalazione dei consiglieri
comunali relative all'efficienza e all'efficacia della gestione del Comune e
delle istituzioni.
TITOLO VII
NORME TRANSITORIE
Art. 48
Norme in vigore
1 Le norme regolamentari
esistenti al momento dell'approvazione del presente Statuto restano in vigore,
in quanto non in contrasto con esso o con la legge, fino all'approvazione dei
nuovi regolamenti.