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COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA |
STATUTO
COMUNALE
COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA
F O G L I O N O T I Z I E
Lo Statuto Comunale è stato
approvato con deliberazione del C.C. n. 55 del 17/06/1991, modificata con deliberazione
consiliare n. 67 del 06/09/1991.
E' stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 16 del 14/02/1992 ed è divenuto
esecutivo il 15/03/1992.
Successivamente in
adeguamento alle Leggi n. 81/93 e n. 415/93 lo Statuto è stato aggiornato con
deliberazione consiliare n. 181 del 14/09/1994 in atti CO.RE.CO. di Vicenza al
n. 8205 in data 22/09/1994.
E' stato pubblicato Albo
pretorio dal 21/09/1994 al 06/10/1994.
E' stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 102 del 02/12/1994 ed è divenuto
esecutivo il 01/01/1995.
Inviato al Ministero
dell'Interno con nota prot. n. 2021 del 16/02/1995 ai sensi dell'art. 4, 4°
comma della Legge 142/90.
Successivamente in (parziale)
adeguamento alla Legge n. 265/99 lo Statuto è stato aggiornato con
deliberazione consiliare n. 55 del 09.06.2000 in atti CO.RE.CO. di Vicenza al
n. 6474 in data 16.06.2000.
E' stato pubblicato Albo
pretorio dal 12/06/2000 al 27.06.2000.
E' stato ripubblicato
all'Albo Pretorio per 30 gg. dal 28.06.2000.
E' stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 68 del 28.07.2000.
E' divenuto esecutivo il
22.06.2000.
E' entrato in vigore il
28.07.2000.
Invitato al Ministero
dell'Interno con nota prot. 18041 del 23.10.2000
ai sensi dell'art. 4, 4^
comma della Legge 142/90.
Inviato al Ministero
dell'Interno con supporto magnetico in data 19.03.2003, per inserimento
in raccolta statuti.
STATUTO DEL COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA
S T A T U T O
A G G I O R N A T O
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Il Comune
1. (Funzioni)
2. (Territorio)
3. (Stemma e Gonfalone)
Capo II
Lo Statuto e i regolamenti
4. (Statuto)
5. (Regolamenti)
6. (Interpretazione)
7. (Modifiche allo statuto)
TITOLO II
L'ORGANIZZAZIONE
DEL COMUNE
Capo I
Il Consiglio Comunale
8. (Competenze)
9. (Consigliere anziano)
10. (Prima adunanza)
11. (Lavori del Consiglio)
12. (Attività ispettiva e
commissione di indagine)
13. (Convocazione del
Consiglio)
14. (Votazioni)
15. (Maggioranza per la
validità della seduta)
16. (Maggioranze per
l'approvazione delle deliberazioni)
17. (Commissioni consiliari)
18. (Nomine)
19. (Surroga)
20. (Minoranze)
21. (Regolamento)
Capo II
La Giunta
22. (Composizione)
23. (Durata in carica e
surrogazione)
24. (Attribuzioni)
25. (Adunanze e
deliberazioni)
Capo III
Il Sindaco
26. (Funzioni)
27. (Vicesindaco)
28. (Incarichi e deleghe agli
assessori e consiglieri comunali)
29. (Orari di apertura degli
esercizi pubblici, dei servizi)
TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
30. (Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in
possesso del Comune)
31. (Valorizzazione del libero associazionismo)
32. (Albo
dell'associazionismo locale)
33. (Consultazione della
popolazione del Comune)
34. (Promozione di associazioni o di comitati come organismi di
partecipazione)
35. (Istanze, petizioni e
proposte di cittadini singoli o associati)
36. (Partecipazione del
cittadino al procedimento cui è interessato)
37. (Difensore Civico
pluricomunale)
TITOLO IV
UFFICI E PERSONALE
38. (Unità organizzative
dell'Amministrazione Comunale)
39. (Esecuzioni delle
deliberazioni)
40. (Vicesegretario)
41. (Atti di competenza del
segretario e dei dirigenti)
TITOLO V
SERVIZI
42. (Finalità e modalità di
disciplina dei pubblici servizi)
43. (Partecipazione a società
di capitali)
44. (Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni
pubbliche)
45. (Rappresentanza del Comune presso società di capitali e
strutture associative)
TITOLO VI
FINANZE E CONTABILITA'
46. (Controllo economico
interno della gestione)
47. (Collegio dei revisori
dei conti)
TITOLO VII
NORME TRANSITORIE
48. (Norme in vigore)
STATUTO DEL COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA
TITOLO I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Capo I
Il Comune
Art. 1
Funzioni
1 Il Comune di Altavilla
Vicentina è l'ente di autogoverno della Comunità locale, la rappresenta, ne
cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo verso obiettivi di progresso
umano, civile, sociale ed economico. L'attività del Comune è informata al
principio di rappresentatività e di partecipazione attiva dei cittadini alle
scelte politiche ed amministrative della Comunità, secondo i principi fissati
dal presente Statuto e modalità stabilite dai regolamenti comunali, nel
rispetto della Costituzione e delle leggi dello Stato.
2 Nell'esercizio delle
proprie funzioni il Comune promuove l'organico sviluppo del territorio
pianificandone l'assetto, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli
insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, nel riconoscimento
dell'iniziativa privata e pubblica.
3 Il Comune di
Altavilla Vicentina, nell'ambito delle proprie competenze, promuove la
salvaguardia dell'ambiente dalle fonti di inquinamento per il perseguimento del
primario diritto alla salute ed al benessere dei propri cittadini, attivando le
opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti pubblici, per
l'eliminazione dei fattori inquinanti.
4 Il Comune di
Altavilla Vicentina nell'ambito delle proprie competenze, tutela il patrimonio
storico, artistico, paesaggistico e naturale appartenente alla Comunità locale,
con particolare riferimento alla tutela dei Colli Berici, promuovendone per
fini culturali la conoscenza anche oltre i confini comunali.
5 Il Comune di
Altavilla Vicentina riconosce e favorisce le attività scientifiche, accademiche
e culturali che si attuano e si sviluppano nell'ambito del proprio territorio,
in quanto elemento di promozione culturale della Comunità locale.
6 Il Comune di
Altavilla Vicentina riconosce e favorisce, nell'ambito delle proprie competenze,
le attività economiche pubbliche e private, valorizzando il lavoro e
l'iniziativa economica dei propri cittadini; promuove l'organizzazione
razionale del sistema di distribuzione commerciale anche a tutela del
consumatore; agevola lo sviluppo della cooperazione.
Art. 2
Territorio
1 Il Territorio del
Comune comprende, oltre al capoluogo, le frazioni di Tavernelle e Valmarana.
2 Agli abitanti delle
frazioni sono assicurate forme di partecipazione alle scelte del Comune nei
modi stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento.
Art. 3
Stemma e Gonfalone
1 Il Comune di Altavilla
Vicentina ha come proprio stemma quello di cui al Decreto Regio in data 13
maggio 1929, raffigurante uno scudo inquadrato al 1° e al 4° d'Oro, nel 2° e
3° d'Azzurro, con una stella d'argento, fregiato da ornamenti da Comune.
Capo II
Lo Statuto e i regolamenti
Art. 4
Statuto
1 Lo Statuto del
Comune di Altavilla detta le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente,
negli ambiti che la legge riserva all'autonomia comunale nel rispetto dei
principi contenuti nella Costituzione, nelle leggi dello Stato ed in conformità
ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico.
Art. 5
Regolamenti
1 Il Consiglio
Comunale approva i singoli regolamenti per l'attuazione delle norme
fondamentali contenute nello Statuto.
2 I regolamenti
comunali sono redatti in articoli formulati con chiarezza contengono ciascuno
norme atte a regolare una sola specifica materia, e riportano la citazione
completa e puntuale delle norme esterne
cui sia necessario rinviare.
Art. 6
Interpretazione
1 Per l'interpretazione
delle norme statutarie e regolamentarie si fa ricorso alle norme dettate per
l'interpretazione della legge contenute nelle "disposizioni sulla legge in
generale" approvate preliminarmente al codice civile con regio decreto 16.03.1942
n. 262.
Art. 7
Modifiche allo Statuto
1 Le modifiche allo
Statuto sono approvate con le modalità stabilite dalla legge per la sua
approvazione.
TITOLO II
L'ORGANIZZAZIONE
DEL COMUNE
Capo I
Il Consiglio Comunale
Art. 8
Competenze
1 Il Consiglio
Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico- amministrativo
dell'Ente.
2 L'elezione, la
composizione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, la posizione
giuridica dei suoi componenti sono stabilite dalla legge.
3 Le competenze del
Consiglio Comunale sono stabilite dalla legge.
4 Il Consiglio
Comunale assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e della
cooperazione con i settori pubblici e privati per la cura degli interessi della
Comunità locale, garantisce altresì l'effettivo funzionamento degli istituti
di partecipazione, attraverso opportuna iniziativa ed azione di collegamento,
di consultazione e di coordinamento.
Art. 9
Consigliere Anziano
1 Esclusi i candidati
Sindaci risultati non eletti, è consigliere anziano colui che ha riportato la
maggior somma di voti addizionando ai voti di lista quelli di preferenza e, a
parità di voti, il più anziano di età.
Art. 10
Prima adunanza
1 La prima adunanza
del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di
giorni dieci dalla data della proclamazione degli eletti e deve aver luogo
entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2 Nella prima adunanza
il Consiglio provvede alla convalida degli eletti ed alle eventuali surroghe.
3 Il Consiglio
Comunale, subito dopo la convalida degli eletti secondo le modalità stabilite
dalle legge, discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di
governo proposti dal Sindaco.
Art. 11
Lavori del Consiglio
1 Il Consiglio
Comunale deve essere convocato almeno due volte all'anno per l'esame e l'approvazione
del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo, dei piani e dei programmi,
nonché della relazione della Giunta sulla propria attività.
2 Il regolamento
determina le modalità di funzionamento del Consiglio in relazione all'esercizio
del diritto di iniziativa nonché con riferimento alle proposte,
interrogazioni, interpellanze e mozioni da parte dei consiglieri.
Art. 12
Attività ispettiva e commissione di indagine
1 In relazione all'attività
di sindacato ispettivo da parte dei consiglieri, il Regolamento determina
inoltre le modalità di presentazione delle interrogazioni e di ogni altra
istanza, nonché le modalità delle relative risposte.
2 Il Consiglio a
maggioranza assoluta dei propri membri può istituire commissioni consiliari di
indagine, composte secondo criteri prestabiliti dal Regolamento consiliare,
sull'attività dell'Amministrazione.
Art. 13
Convocazione del Consiglio
1 Il Sindaco convoca
il Consiglio in seduta ordinaria e straordinaria, mediante avviso recapitato,
con le modalità previste dalla legge in vigore, a tutti i consiglieri
rispettivamente cinque giorni liberi e tre giorni liberi prima della seduta.
2 Devono avvenire in
seduta ordinaria la prima convocazione del Consiglio Comunale, l'approvazione
dei Bilanci, dei Consuntivi, la costituzione e la modificazione di forme
associative tra Comuni e tra Comune e Provincia, la costituzione di istituzioni
e aziende speciali.
3 In caso di urgenza
la convocazione avviene mediante avviso consegnato almeno 24 ore prima della
seduta.
4 L'avviso contiene
l'ordine del giorno, l'indicazione del tipo di seduta e delle modalità secondo
le quali i consiglieri possono avere accesso ai documenti attinenti alle
proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno.
5 Il Consiglio non può
deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.
Art. 14
Votazioni
1 Le votazioni sono
palesi e avvengono per alzata di mano, salve le eccezioni previste dalla legge
e dal presente Statuto.
2 Il regolamento del
Consiglio Comunale stabilisce e disciplina i casi di appello nominale nonché
l'uso di eventuali dispositivi elettronici.
3 Le votazioni su
questioni concernenti persone, quando la legge non dispone diversamente,
avvengono a scrutinio segreto.
Art. 15
Maggioranza per la validità della seduta
1 Le adunanze del
Consiglio Comunale sono validamente costituite quando è presente la metà dei
consiglieri in carica.
Art. 16
Maggioranze per l'approvazione delle deliberazioni
1 Le deliberazioni del
Consiglio Comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei
presenti al voto, salvo che la legge non disponga diversamente.
2 I consiglieri che
dichiarano di astenersi non si computano tra i votanti.
3 Parimenti è considerato
tra i presenti ai fini della validità della seduta il consigliere presente che
non renda alcuna dichiarazione di voto e non depositi la scheda nell'urna in
caso di votazione segreta.
Art. 17
Commissioni consiliari
1 Il Consiglio
Comunale si avvale, secondo le modalità stabilite dal regolamento, di
commissioni temporanee per affari particolari, indicando un termine entro il
quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la
presentazione di una relazione in Consiglio.
2 Il Consiglio
Comunale si avvale altresì di commissioni consiliari permanenti per materie
determinate, con compiti istruttori o consultivi.
3 Il Consiglio ha
facoltà di istituire una commissione consiliare per la vigilanza circa il
rispetto e la piena attuazione nella realtà locale della legislazione in tema
di parità di trattamento e pari opportunità tra uomo e donna.
4 Il regolamento
determina le ipotesi e le modalità di proroga e reincarico delle commissioni
di cui al comma 1 del presente articolo e detta la disciplina per dare
attuazione alle disposizioni sulle commissioni consiliari.
Art. 18
Nomine
1 Il Sindaco provvede
alla nomina e alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti,
aziende ed istituzioni, sulla base del curriculum di ciascun candidato nonché
degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale e nel rispetto dei termini di
legge, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente
successiva.
2 Il Sindaco provvede
inoltre alla eventuale revoca motivata dei rappresentanti di cui al comma 1,
dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente
successiva.
Art. 19
Surroga
1 Con le stesse
modalità di cui all'art. 18 il Sindaco provvede alla surroga dei rappresentanti
del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni, cessati dall'incarico per
qualsiasi motivo.
Art. 20
Minoranze
1 Le elezioni di più
rappresentanti del Consiglio Comunale in seno ad enti, commissioni, anche
comunali, aziende ed istituzioni, o altri organismi rappresentativi avvengono
con voto limitato al fine di garantire la rappresentanza della minoranza.
Art. 21
Regolamento
1 Il regolamento per
il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio e delle sue commissioni è
approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri eletti e in carica.
Capo II
La Giunta
Art. 22
Composizione
1 La Giunta Comunale è
composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non inferiore a 2 e non
superiore a 6.
2 Il Sindaco nomina i
componenti la Giunta Municipale, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione
al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla
proposta degli indirizzi generali di governo.
3 Il Sindaco può
nominare n. 2 assessori scegliendoli tra i cittadini non facenti parte del
Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di
eleggibilità alla carica di consigliere.
4 Non può essere
nominato assessore esterno chi è stato candidato nelle ultime elezioni
amministrative in una lista differente da quella collegata al Sindaco eletto.
5 Gli assessori
esterni partecipano alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di
intervento e senza diritto di voto.
Art. 23
Durata in carica e surrogazione
1 Il Sindaco e gli
assessori svolgono le loro funzioni fino all'insediamento dei successori,
salvo i casi previsti dal successivo comma 2 e quelli in cui la legge preveda
lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un commissario.
2 In caso di
dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco
la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
3 Il Consiglio e la
Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo
Sindaco.
4 Il vicesindaco
svolgerà le funzioni di sindaco sino a dette elezioni.
5 Nel caso di revoca
da parte del sindaco di uno o più assessori ed in ogni altro caso di cessazione
dalla carica di uno o più assessori, il sindaco provvede alla loro
sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio Comunale entro 30 giorni dal
verificarsi della causa di cessazione.
6 Decade dalla carica
l'assessore che senza giustificato motivo non intervenga a 3 sedute consecutive
della Giunta.
7 Il regolamento
disciplina le cause di giustificazione delle assenze predette e le modalità per
la pronuncia della decadenza.
Art. 24
Attribuzioni
1 La Giunta Municipale
collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera unicamente
attraverso deliberazioni collegiali.
2 La Giunta compie gli
atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e non
rientrino nella competenza del sindaco, del segretario generale e dei
funzionari dirigenti.
3 La Giunta collabora
con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio,
riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività
propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
Art. 25
Adunanze e deliberazioni
1 La Giunta è
convocata e presieduta dal Sindaco o dal suo sostituto.
2 Alle sedute della
Giunta si applicano le disposizioni di cui agli artt. 15 e 16 del presente
Statuto.
3 Le deliberazio