COMUNE DI

ALTAVILLA VICENTINA

 

 


STATUTO

COMUNALE


COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA

 

 

F O G L I O    N O T I Z I E

 

 

Lo Statuto Comunale è stato approvato con deliberazione del C.C. n. 55 del 17/06/1991, modificata con deliberazione consiliare n. 67 del 06/09/1991.

E' stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 16 del 14/02/1992 ed è divenuto esecutivo il 15/03/1992.

 

Successivamente in adeguamento alle Leggi n. 81/93 e n. 415/93 lo Statuto è stato aggiornato con deliberazione consiliare n. 181 del 14/09/1994 in atti CO.RE.CO. di Vicenza al n. 8205 in data 22/09/1994.

E' stato pubblicato Albo pretorio dal 21/09/1994 al 06/10/1994.

E' stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 102 del 02/12/1994 ed è divenuto esecutivo il 01/01/1995.

 

Inviato al Ministero dell'Interno con nota prot. n. 2021 del 16/02/1995 ai sensi dell'art. 4, 4° comma della Legge 142/90.

 

Successivamente in (parziale) adeguamento alla Legge n. 265/99 lo Statuto è stato aggiornato con deliberazione consiliare n. 55 del 09.06.2000 in atti CO.RE.CO. di Vicenza al n. 6474 in data 16.06.2000.

E' stato pubblicato Albo pretorio dal 12/06/2000 al 27.06.2000.

E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio per 30 gg. dal 28.06.2000.

E' stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 68 del 28.07.2000.

E' divenuto esecutivo il 22.06.2000.

E' entrato in vigore il 28.07.2000.

 

Invitato al Ministero dell'Interno con nota prot. 18041 del 23.10.2000

ai sensi dell'art. 4, 4^ comma della Legge 142/90.

Inviato al Ministero dell'Interno con supporto magnetico in data 19.03.2003, per inserimento

 in raccolta statuti.


 

                STATUTO DEL COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA

 

                    S T A T U T O   A G G I O R N A T O

 

 

                                 TITOLO I

                           DISPOSIZIONI GENERALI

 

                                   Capo I

                                  Il Comune

 

 1. (Funzioni)

 2. (Territorio)

 3. (Stemma e Gonfalone)

 

 

                                   Capo II

                         Lo Statuto e i regolamenti

 4. (Statuto)

 5. (Regolamenti)

 6. (Interpretazione)

 7. (Modifiche allo statuto)

 

 

                                 TITOLO II

                        L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

 

                                   Capo I

                            Il Consiglio Comunale

 

 8. (Competenze)

 9. (Consigliere anziano)

10. (Prima adunanza)

11. (Lavori del Consiglio)

12. (Attività ispettiva e commissione di indagine)

13. (Convocazione del Consiglio)

14. (Votazioni)

15. (Maggioranza per la validità della seduta)

16. (Maggioranze per l'approvazione delle deliberazioni)

17. (Commissioni consiliari)

18. (Nomine)

19. (Surroga)

20. (Minoranze)

21. (Regolamento)

 

 

                                   Capo II

                                  La Giunta

 

22. (Composizione)

23. (Durata in carica e surrogazione)

24. (Attribuzioni)

25. (Adunanze e deliberazioni)


                                  Capo III

                                 Il Sindaco

 

26. (Funzioni)

27. (Vicesindaco)

28. (Incarichi e deleghe agli assessori e consiglieri comunali)

29. (Orari di apertura degli esercizi pubblici, dei servizi)

 

 

                                TITOLO III

                        ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

 

30.      (Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune)

31.      (Valorizzazione del libero associazionismo)

32. (Albo dell'associazionismo locale)

33. (Consultazione della popolazione del Comune)

34.      (Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipa­zione)

35. (Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati)

36. (Partecipazione del cittadino al procedimento cui è interessato)

37. (Difensore Civico pluricomunale)

 

 

                                 TITOLO IV

                            UFFICI E PERSONALE

 

38. (Unità organizzative dell'Amministrazione Comunale)

39. (Esecuzioni delle deliberazioni)

40. (Vicesegretario)

41. (Atti di competenza del segretario e dei dirigenti)

 

 

                                 TITOLO V

                                  SERVIZI

 

42. (Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi)

43. (Partecipazione a società di capitali)

44.      (Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche)

45.      (Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative)

 

 

                                 TITOLO VI

                          FINANZE E CONTABILITA'

 

46. (Controllo economico interno della gestione)

47. (Collegio dei revisori dei conti)

 

                                TITOLO VII

                             NORME TRANSITORIE

 

48. (Norme in vigore)


                 STATUTO DEL COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA

 

 

                                 TITOLO I

                           DISPOSIZIONI GENERALI

 

                                   Capo I

                                  Il Comune

 

                                   Art. 1

                                  Funzioni

 

 1        Il Comune di Altavilla Vicentina è l'ente di autogoverno della Comuni­tà locale, la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo verso obiettivi di progresso umano, civile, sociale ed econo­mico. L'attività del Comune è informata al principio di rappresentati­vità e di partecipazione attiva dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative della Comunità, secondo i principi fissati dal presente Statuto e modalità stabilite dai regolamenti comunali, nel rispetto della Costituzione e delle leggi dello Stato.

 2        Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comune promuove l'organico sviluppo del territorio pianificandone l'assetto, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, nel riconoscimento dell'iniziativa privata e pubblica.

 3        Il Comune di Altavilla Vicentina, nell'ambito delle proprie competen­ze, promuove la salvaguardia dell'ambiente dalle fonti di inquinamento per il perseguimento del primario diritto alla salute ed al benessere dei propri cittadini, attivando le opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti pubblici, per l'eliminazione dei fattori inquinanti.

 4        Il Comune di Altavilla Vicentina nell'ambito delle proprie competenze, tutela il patrimonio storico, artistico, paesaggistico e naturale appartenente alla Comunità locale, con particolare riferimento alla tutela dei Colli Berici, promuovendone per fini culturali la conoscen­za anche oltre i confini comunali.

 5        Il Comune di Altavilla Vicentina riconosce e favorisce le attività scientifiche, accademiche e culturali che si attuano e si sviluppano nell'ambito del proprio territorio, in quanto elemento di promozione culturale della Comunità locale.

 6        Il Comune di Altavilla Vicentina riconosce e favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, le attività economiche pubbliche e private, valorizzando il lavoro e l'iniziativa economica dei propri cittadini; promuove l'organizzazione razionale del sistema di distribuzione com­merciale anche a tutela del consumatore; agevola lo sviluppo della cooperazione.

 


                                   Art. 2

                                 Territorio

 

 1        Il Territorio del Comune comprende, oltre al capoluogo, le frazioni di Tavernelle e Valmarana.

 2        Agli abitanti delle frazioni sono assicurate forme di partecipazione alle scelte del Comune nei modi stabiliti dallo Statuto e dal Regola­mento.

                                   Art. 3

                             Stemma e Gonfalone

 

 1        Il Comune di Altavilla Vicentina ha come proprio stemma quello di cui al Decreto Regio in data 13 maggio 1929, raffigurante uno scudo inqua­drato al 1° e al 4° d'Oro, nel 2° e 3° d'Azzurro, con una stella d'ar­gento, fregiato da ornamenti da Comune.

 

 

 

                                  Capo II

                         Lo Statuto e i regolamenti

 

                                   Art. 4

                                   Statuto

 

 1        Lo Statuto del Comune di Altavilla detta le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente, negli ambiti che la legge riserva all'auto­nomia comunale nel rispetto dei principi contenuti nella Costituzione, nelle leggi dello Stato ed in conformità ai principi generali dell'Or­dinamento Giuridico.

 

                                   Art. 5

                                 Regolamenti

 

 1        Il Consiglio Comunale approva i singoli regolamenti per l'attuazione delle norme fondamentali contenute nello Statuto.

 2        I regolamenti comunali sono redatti in articoli formulati con chiarez­za contengono ciascuno norme atte a regolare una sola specifica mate­ria, e riportano la citazione completa  e puntuale delle norme esterne cui sia necessario rinviare.

 

                                   Art. 6

                               Interpretazione

 

 1        Per l'interpretazione delle norme statutarie e regolamentarie si fa ricorso alle norme dettate per l'interpretazione della legge contenute nelle "disposizioni sulla legge in generale" approvate preliminarmente al codice civile con regio decreto 16.03.1942 n. 262.

 

                                   Art. 7

                           Modifiche allo Statuto

 

 1        Le modifiche allo Statuto sono approvate con le modalità stabilite dalla legge per la sua approvazione.


                                 TITOLO II

                        L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

 

                                   Capo I

                            Il Consiglio Comunale

 

                                   Art. 8

                                 Competenze

 

 1        Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico- amministrativo dell'Ente.

 2        L'elezione, la composizione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, la posizione giuridica dei suoi componenti sono stabilite dalla legge.

 3        Le competenze del Consiglio Comunale sono stabilite dalla legge.

 4        Il Consiglio Comunale assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e della cooperazione con i settori pubblici e privati per la cura degli interessi della Comunità locale, garantisce altresì l'effet­tivo funzionamento degli istituti di partecipazione, attraverso oppor­tuna iniziativa ed azione di collegamento, di consultazione e di coor­dinamento.

 

                                   Art. 9

                             Consigliere Anziano

 

 1        Esclusi i candidati Sindaci risultati non eletti, è consigliere anzia­no colui che ha riportato la maggior somma di voti addizionando ai voti di lista quelli di preferenza e, a parità di voti, il più anziano di età.

 

                                   Art. 10

                               Prima adunanza

 

 1        La prima adunanza del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di giorni dieci dalla data della proclamazione degli eletti e deve aver luogo entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

 2        Nella prima adunanza il Consiglio provvede alla convalida degli eletti ed alle eventuali surroghe.

 3        Il Consiglio Comunale, subito dopo la convalida degli eletti secondo le modalità stabilite dalle legge, discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco.

 

                                   Art. 11

                            Lavori del Consiglio

 

 1        Il Consiglio Comunale deve essere convocato almeno due volte all'anno per l'esame e l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo, dei piani e dei programmi, nonché della relazione della Giunta sulla propria attività.

 2        Il regolamento determina le modalità di funzionamento del Consiglio in relazione all'esercizio del diritto di iniziativa nonché con riferimen­to alle proposte, interrogazioni, interpellanze e mozioni da parte dei consiglieri.

 


                                   Art. 12

                Attività ispettiva e commissione di indagine

 

 1        In relazione all'attività di sindacato ispettivo da parte dei consi­glieri, il Regolamento determina inoltre le modalità di presentazione delle interrogazioni e di ogni altra istanza, nonché le modalità delle relative risposte.

 2        Il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire commissioni consiliari di indagine, composte secondo criteri prestabi­liti dal Regolamento consiliare, sull'attività dell'Amministrazione.

 

                                   Art. 13

                         Convocazione del Consiglio

 

 1        Il Sindaco convoca il Consiglio in seduta ordinaria e straordinaria, mediante avviso recapitato, con le modalità previste dalla legge in vigore, a tutti i consiglieri rispettivamente cinque giorni liberi e tre giorni liberi prima della seduta.

 2        Devono avvenire in seduta ordinaria la prima convocazione del Consi­glio Comunale, l'approvazione dei Bilanci, dei Consuntivi, la costitu­zione e la modificazione di forme associative tra Comuni e tra Comune e Provincia, la costituzione di istituzioni e aziende speciali.

 3        In caso di urgenza la convocazione avviene mediante avviso consegnato almeno 24 ore prima della seduta.

 4        L'avviso contiene l'ordine del giorno, l'indicazione del tipo di sedu­ta e delle modalità secondo le quali i consiglieri possono avere acces­so ai documenti attinenti alle proposte di deliberazione sugli argomen­ti all'ordine del giorno.

 5        Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

 

                                   Art. 14

                                  Votazioni

 

 1        Le votazioni sono palesi e avvengono per alzata di mano, salve le eccezioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

 2        Il regolamento del Consiglio Comunale stabilisce e disciplina i casi di appello nominale nonché l'uso di eventuali dispositivi elettronici.

 3        Le votazioni su questioni concernenti persone, quando la legge non dispone diversamente, avvengono a scrutinio segreto.

 

                                   Art. 15

                  Maggioranza per la validità della seduta

 

 1        Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite quando è presente la metà dei consiglieri in carica.


                                   Art. 16

             Maggioranze per l'approvazione delle deliberazioni

 

 1        Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti al voto, salvo che la legge non disponga diversamente.

 2        I consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano tra i votan­ti.

 3        Parimenti è considerato tra i presenti ai fini della validità della seduta il consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto e non depositi la scheda nell'urna in caso di votazione segreta.

 

                                   Art. 17

                           Commissioni consiliari

 

 1        Il Consiglio Comunale si avvale, secondo le modalità stabilite dal regolamento, di commissioni temporanee per affari particolari, indican­do un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione in Consiglio.

 2        Il Consiglio Comunale si avvale altresì di commissioni consiliari permanenti per materie determinate, con compiti istruttori o consulti­vi.

 3        Il Consiglio ha facoltà di istituire una commissione consiliare per la vigilanza circa il rispetto e la piena attuazione nella realtà locale della legislazione in tema di parità di trattamento e pari opportunità tra uomo e donna.

 4        Il regolamento determina le ipotesi e le modalità di proroga e reinca­rico delle commissioni di cui al comma 1 del presente articolo e detta la disciplina per dare attuazione alle disposizioni sulle commissioni consiliari.

 

                                   Art. 18

                                   Nomine

 

 1        Il Sindaco provvede alla nomina e alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base del curricu­lum di ciascun candidato nonché degli indirizzi stabiliti dal Consi­glio Comunale e nel rispetto dei termini di legge, dandone comunicazio­ne al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.

 2        Il Sindaco provvede inoltre alla eventuale revoca motivata dei rappre­sentanti di cui al comma 1, dandone comunicazione al Consiglio Comuna­le nella seduta immediatamente successiva.

 

                                   Art. 19

                                   Surroga

 

 1        Con le stesse modalità di cui all'art. 18 il Sindaco provvede alla surroga dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istitu­zioni, cessati dall'incarico per qualsiasi motivo.


                                   Art. 20

                                  Minoranze

 

 1        Le elezioni di più rappresentanti del Consiglio Comunale in seno ad enti, commissioni, anche comunali, aziende ed istituzioni, o altri organismi rappresentativi avvengono con voto limitato al fine di garan­tire la rappresentanza della minoranza.

 

                                   Art. 21

                                 Regolamento

 

 1        Il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio e delle sue commissioni è approvato a maggioranza assoluta dei consiglie­ri eletti e in carica.

 

 

                                   Capo II

                                  La Giunta

 

                                   Art. 22

                                Composizione

 

 1        La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non inferiore a 2 e non superiore a 6.

  2       Il Sindaco nomina i componenti la Giunta Municipale, tra cui un vice­sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successi­va alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

 3        Il Sindaco può nominare n. 2 assessori scegliendoli tra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

 4        Non può essere nominato assessore esterno chi è stato candidato nelle ultime elezioni amministrative in una lista differente da quella colle­gata al Sindaco eletto.

 5        Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di intervento e senza diritto di voto.

 

                                   Art. 23

                       Durata in carica e surrogazione

 

 1        Il Sindaco e gli assessori svolgono le loro funzioni fino all'insedia­mento dei successori, salvo i casi previsti dal successivo comma 2 e quelli in cui la legge preveda lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un commissario.

 2        In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

 3        Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

 4        Il vicesindaco svolgerà le funzioni di sindaco sino a dette elezioni.

 5        Nel caso di revoca da parte del sindaco di uno o più assessori ed in ogni altro caso di cessazione dalla carica di uno o più assessori, il sindaco provvede alla loro sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio Comunale entro 30 giorni dal verificarsi della causa di cessazione.

 6        Decade dalla carica l'assessore che senza giustificato motivo non intervenga a 3 sedute consecutive della Giunta.

 7        Il regolamento disciplina le cause di giustificazione delle assenze predette e le modalità per la pronuncia della decadenza.

 

                                   Art. 24

                                Attribuzioni

 

 1        La Giunta Municipale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera unicamente attraverso deliberazioni collegiali.

 2        La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e non rientrino nella competenza del sindaco, del segretario generale e dei funzionari dirigenti.

 3        La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla pro­pria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

                                   Art. 25

                          Adunanze e deliberazioni

 

 1        La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o dal suo sostituto.

 2        Alle sedute della Giunta si applicano le disposizioni di cui agli artt. 15 e 16 del presente Statuto.

 3        Le deliberazio